Art. 10.
(Agevolazioni contributive).

      1. Il datore di lavoro che procede all'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di cinque anni.

 

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      2. All'articolo 12, comma 5, alinea, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, dopo le parole: «per i lavoratori di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonché per i lavoratori di età superiore a quarantacinque anni, disoccupati da più di un anno in ragione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e di cessazione di attività di lavoro autonomo,».
      3. Per favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui al presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2008 è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito fondo, alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché da una dotazione iniziale di importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da porre a carico del bilancio dello Stato.